Angolo dell’arte


L’investimento in opere d’arte, per il professionista,

– fini del reddito : costituisce spesa di rappresentanza, deducibile nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta;

non costituisce plusvalenza tassabile nel caso di successiva cessione o assegnazione o destinazione all’uso personale in caso di cessazione dell’attività:

– fini IVA : non è deducibile l’IVA sulle spese di rappresentanza.

 

l’investimento in opere d’arte, per l’impresa,

– fini del reddito : il trattamento fiscale è controverso;

può costituire una immobilizzazione materiale, “mobili ed arredi”, oppure una spesa di rappresentanza.

 

 Il Comitato Consultivo per le norme antielusione del 14 ottobre 2005, n. 29 ha affermato che l’acquisto di una scultura di ingente valore da adibire ad arredo di un immobile non costituisce un bene ammortizzabile e il relativo costo non può essere quindi dedotto ex art. 102 Tuir.

Alla stessa soluzione giunge anche la corte di Cassazione con la sentenza del 13 ottobre 2006, n. 22021 in relazione all’acquisto di quadri da parte di un albergo come arredo per i propri ambienti.

Si segnala tuttavia che sempre il Comitato Consultivo per le norme antielusione, con il parere del 5 maggio 2008, n. 8, si è espresso a favore dell’ammortamento dell’acquisto di un’opera d’arte.

Autorevole dottrina ha tuttavia precisato che i due pareri, sebbene arrivino a conclusioni diametralmente opposte, non siano in conflitto tra loro. Infatti secondo il comitato per le norme antielusione il criterio da seguire per l’ammortamento di opere d’arte acquistate in regime d’impresa, è legato all’ingente valore artistico del bene.

 

Qualora gli oggetti d’arte non abbiano un così ingente valore artistico si potrebbero considerare quali semplici arredi e pertanto ammortizzabili e deducibili dal reddito d’impresa.

 

Altra tesi è quella invece che considera le spese sostenute per l’acquisto di opere d’arte alla stregua di spese di rappresentanza e di conseguenza deducibili con i criteri previsti per tali tipologie di costi.

Anche la prassi (Circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009) ha evidenziato che una spesa di rappresentanza, per considerarsi tale dovrà possedere finalità tipicamente promozionali, collegate a generare un ritorno economico in capo a chi le sostiene.

La loro cessione generà plusvalenze imponibili ex art. 86 co.1 del Tuir (o minusvalenze deducibili).

 

– fini IVA : va tenuto conto del principio di “inerenza” e di quanto innanzi precisato.

 

 

Art Bonus

 

Istituito dall’art. 1 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83, consiste in un credito d’imposta per incentivare le erogazioni liberali in denaro a sostegno del patrimonio culturale pubblici;

è nella misura del 65% delle erogazioni effettuate, sia che l’effettui una persona fisica o una persona giuridica ed ha carattere permanente.

 

Allo scopo, vd link    http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1150

e, per il comune di Vicenza :http://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42724,154031